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[ 8765 "2026-10-11 19:06:12" ""{\"createdAt\":\"14-04-2024\",\"editedAt\":\"20-05-2025\",\"id\":\"28\",\"category\":\"le figure della sicurezza\",\"title\":\"il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls)\",\"text\":\"<p>il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls), è una figura che viene eletta a rappresentare i lavoratori per tutto ciò che concerne la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.<\\\/p><p>l’rls può essere nominato a livello territoriale o di comparto, a livello aziendale e di sito produttivo.<\\\/p><p>l’art. 47 del d.lgs. 81\\\/2008 stabilisce che in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.<\\\/p><p>a fronte di ciò è importante sottolineare che, l’elezione o la designazione del <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/blog-categoria\\\/7\\\/le-figure-della-sicurezza\\\">rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<\\\/a> è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/blog-dettaglio\\\/il-datore-di-lavoro-d-l\\\">datore di lavoro<\\\/a>, il quale una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun potere decisionale al riguardo.<\\\/p><p>laddove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, verrà comunque incaricato a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza un rappresentante “esterno” all’azienda: tale figura viene denominata rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst).<\\\/p><p> <\\\/p><h2>modalità di elezione<\\\/h2><p>il testo unico (d.lgs 81\\\/08), all’art. 47, fornisce le seguenti indicazioni:<\\\/p><ul>\\t<li>aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori: l’rls è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale.<\\\/li>\\t<li>aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori: l’rls è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, oppure in assenza di esse, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.<\\\/li><\\\/ul><p>per eleggere l’rls, è necessario che i lavoratori organizzino un’assemblea, completa di verbale di elezione e registrazione dei presenti con firma, all’interno della quale dopo aver illustrato le mansioni ed i compiti dell’rls, si procede con l’elezione dello stesso mediante votazione dei presenti.<\\\/p><p>successivamente, il nominativo dell’rls eletto, dovrà essere comunicato all’inail, generalmente tramite il proprio commercialista\\\/ufficio paghe.<\\\/p><p>la comunicazione all’inail deve essere fornita anche nel caso in cui l’rls venga cambiato nel tempo.<\\\/p><p>una volta effettuata l’elezione dell’rls, il datore di lavoro ha l’obbligo di far frequentare al neo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, uno specifico corso di <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/servizi#formazione\\\">formazione<\\\/a> della durata di 32 ore, oltre ai successivi aggiornamenti periodici della durata di 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che ne occupano più di 50.<\\\/p><p>per quanto riguarda invece la definizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (rlst), le modalità di elezione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.<\\\/p><p> <\\\/p><h3>quanti sono gli rls all’interno di un’azienda?<\\\/h3><p>in base al numero di occupanti, è necessario che vengano nominati più rls, seguendo le seguenti indicazioni:<\\\/p><ul>\\t<li>un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;<\\\/li>\\t<li>tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;<\\\/li>\\t<li>sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. in tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.<\\\/li><\\\/ul><p> <\\\/p><h3>i compiti del rls o rlst<\\\/h3><p>l’rls o rlst, ha dei compiti ben precisi all’interno dell’azienda, dettati dalla vigente normativa e sotto schematizzati:<\\\/p><ul>\\t<li>accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;<\\\/li>\\t<li>è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/blog-dettaglio\\\/il-documento-di-valutazione-dei-rischi-dvr\\\">valutazione dei rischi<\\\/a>, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;<\\\/li>\\t<li>è consultato sulla designazione <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/blog-dettaglio\\\/responsabile-del-servizio-di-prevenzione-e-protezione\\\">del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione<\\\/a>, alla attività di <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/blog-dettaglio\\\/squadra-antincendio\\\">prevenzione incendi<\\\/a>, al <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/blog-dettaglio\\\/nomina-addetto-primo-soccorso\\\">primo soccorso<\\\/a>, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del <a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/blog-dettaglio\\\/il-medico-competente\\\">medico competente<\\\/a>;<\\\/li>\\t<li>è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;<\\\/li>\\t<li>riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;<\\\/li>\\t<li>riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;<\\\/li>\\t<li>riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;<\\\/li>\\t<li>promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;<\\\/li>\\t<li>formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;<\\\/li>\\t<li>partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;<\\\/li>\\t<li>fa proposte in merito alla attività di prevenzione;<\\\/li>\\t<li>avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;<\\\/li>\\t<li>può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.<\\\/li><\\\/ul><p> <\\\/p><h3>alcune considerazioni<\\\/h3><p>vista la delicatezza delle figura del rls, è opportuno fare alcune precisazioni:<\\\/p><ul>\\t<li>il ruolo del rls è incompatibile con quello dell’<a href=\\\"https:\\\/\\\/bellero.it\\\/servizi#sicurezza-nelle-azienda\\\">rspp<\\\/a>;<\\\/li>\\t<li>anche se non è espressamente previsto dalle norme in materia di sicurezza, l’rls non può essere inquadrato in azienda come dirigente, in quanto lo stesso ha ruoli, mansioni e responsabilità simili a quelle del datore di lavoro e pertanto incompatibili;<\\\/li>\\t<li>la durata della carica del rls è stabilita dalla contrattazione collettiva e generalmente è pari a 3 anni, oltre i quali è consentito confermare lo stesso rls;<\\\/li>\\t<li>non esistono sanzioni a carico del rls, ma esistono sanzioni a carico del datore di lavoro se non procede con la formazione del rls eletto (arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 2.000 a € 4.000). <\\\/li><\\\/ul>\",\"metaTitle\":\"il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls)|bellero\",\"metaDescription\":\"il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza \\u00e8 una figura chiave nella valutazione dei rischi\",\"publishDate\":\"04-06-2020\",\"imageAlt\":\"l'rls: obbligo o facolt\\u00e0?\",\"imageFile\":\"blog\\\/construction-759298-1920.jpg\",\"views\":\"8765\"}"" 28 ] |
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